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Imposta di Registro per i Contratti di Locazione

Di

- Silvana Cionfoli

Pubblicato in Normativa Il Ott 30, 2019

I Contratti di Locazione, una volta sottoscritti e certificati (quelli agevolati a Canone Concordato) devono obbligatoriamente essere registrati. La registrazione può avvenire in maniera telematica (obbligatoria per i Locatori che posseggono più di 10 unità immobiliari e per gli Agenti Immobiliari) oppure in maniera manuale recandosi ai front-office dell’Agenzia delle Entrate.

Le Imposte di Registro sono le seguenti:

2% sul 100% del canone annuo per i Contratti a Canone Libero e 2% sul 70% del Canone Annuo per i Contratti a Canone Concordato

2 marche da Bollo da 16€ ciascuna ogni 100 righe oppure ogni 4 pagine

1 marca da bollo da 1€ per ogni planimetria allegata

I Contratti di Locazione devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula. Il ritardo comporta delle sanzioni che variano in base ai giorni di ritardo con cui si effettua l’adempimento.

L’Imposta di Registro non è dovuta se i contratti sono stipulati con la cd. “cedolare secca”, tipo di tassazione la cui scelta spetta unicamente al Locatore. Se un Contratto è stato stipulato con la “cedola secca” non sono dovute nemmeno le Imposte di Bollo e le Imposte relative agli adempimenti successivi (proroghe e risoluzioni).

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